Nonostante l’entrata in vigore della fatturazione elettronica sia stata prorogata al 1 gennaio 2019 con l’esclusione di carburante per le imbarcazioni, quindi anche per quelle da pesca l’obbligo di pagamento dei carburanti con sistemi tracciabili decorre invece dal 1 luglio 2018, come stabilito dall’articolo 1, commi 922 e 923 della legge 205/2017. La tracciabilità è finalizzata a poter portare in deduzione dai costi o in detrazione dall’IVA (qualora il rifornimento non avvenisse attraverso depositi fiscali, ma per esempio presso distributori stradali) gli importi pagati per il carburante.
Tra i sistemi tracciabili vi sono ad esempio i pagamenti con carte di credito; bancomat, assegni bancario postali, bonifici. Una precisa individuazione dei mezzi di pagamento idonei sono riportati comunque nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 (vedi allegato).
In pratica qualora il pagamento avvenisse in contanti, non sarebbe possibile portare in deduzione il relativo costo, con le evidenti ricadute sulla determinazione del reddito di esercizio.
Invitiamo pertanto alla massima attenzione alla suddetta normativa, al fine di evitare in futuro contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
Cagliari, 13 luglio 2018
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203-2018
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