E’ stata pubblicata la Legge 21 maggio 2019 n. 44, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27/2019, c.d. “emergenze”) segnalando in particolare l’art. 11 ter “Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio” entrato in vigore da ieri 29 maggio.
Con questo articolo specifico si riequilibrano infrazioni e pene riguardanti il settore migliorando il regime sanzionatorio e garantendo l’impegno contro la pesca illegale senza penalizzare eccessivamente i pescatori.
Per comodità di consultazione trovate di seguito il testo dell’articolo su menzionato che interessa il settore ittico:
Art. 11-ter. (Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio).
– 1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 9, comma 3, le parole: “del certificato di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’iscrizione”;
- b) all’articolo 11:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e),g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla meta’ se la violazione e’ commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)”;
2) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall’articolo 10, comma 1, lettera f), e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro”;
3) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:
“5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell’articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e’ soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
- b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
- c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
- d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
- e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)”;
4) al comma 6, le parole da: “al comma 5” fino a: “prodotto ittico” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione”;
5) al comma 10, lettera a), le parole da: “I predetti importi” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)”;
6) il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
“12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6”;
- c) all’articolo 12:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Qualora le violazioni di cui all’articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva e’ disposta nei confronti del titolare dell’impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l’ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della 29/5/2019 medesima licenza anche ove non venga emessa l’ordinanza di ingiunzione”;
2) al comma 4, le parole: “del certificato di iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’iscrizione”.
- All’articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva”»
Cagliari, 30 maggio 2019
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 (art.11 ter riordino regime sanzionatorio pesca)
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