Nuove disposizioni in materia di obbligo di sbarco

rigetti

Lo scorso 20 novembre scorso è entrato in vigore il Regolamento UE 2015/1962 (inviato in allegato) che adegua la normativa alle nuove disposizioni in materia di obbligo di sbarco, previste dall’art. 15 del Reg UE 1380/2013 (PCP).

In sintesi alcune brevi note relative alle principali novità introdotte:
1) Dal 1° gennaio 2016 obbligo di marcatura dell’imbarcazione con il numero IMO per:

  • pescherecci aventi stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate o di lft pari o superiore a 24 metri che operano esclusivamente nelle acque unionali;
  • pescherecci dell’Unione di lft pari o superiore a 15 metri che operano al di fuori delle acque unionali;
  • a tutti i pescherecci di Paesi terzi autorizzati ad effettuare attività di pesca nelle acque unionali.

2) Compilazione del giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e di trasbordo. Va utilizzato il modello in Allegato I del Reg. UE 2015/1962 che modifica la prima versione di cui al Reg UE 404/2011 che introduce le seguenti novità:

  • diventa obbligatoria l’indicazione del numero delle cale;
  • nuovi codici da utilizzare nel giornale di pesca:

LSC (Legally Size Catches) catture di dimensioni legali;

BMS (Below Minimum Size) catture inferiori alla taglia minima per la conservazione;

DIS (Discards) rigetto delle specie non soggette all’obbligo di sbarco (da registrare solo per quantitativi superiori a 50 Kg di peso vivo per specie);

DIM (Discards in de minimis) rigetto delle specie soggette all’obbligo di sbarco (attualmente piccoli pelagici: sardina, alice, sgombro e sugarello) da registrare per qualsiasi quantitativo;

RET da utilizzare per rilascio di corallo rosso, uccelli marini, foche monache, tartarughe marine e catacei, accidentalmente catturati.
Alcuni esempi:

Rigetto di 40Kg di sardina: codice DIM

Rigetto di 40Kg di spratto non si scrive nulla, poiché specie non soggetta ad obbligo di sbarco

Rigetto di 60 Kg di spratto: codice DIS

  • nella dichiarazione di sbarco vanno utilizzati i codici BMS e LSC di cui sopra per indicare rispettivamente gli sbarchi di catture di sottotaglia e gli sbarchi di catture in taglia regolamentare.

Alcuni esempi:

Sbarco di 120 Kg di sardina sottotaglia: codice BMS

Sbarco di 800 Kg di sardina di taglia regolamentare: codice LSC
3) Dal 1° gennaio 2017 viene introdotta una nuova infrazione grave per la quale verranno comminati 5 punti in licenza: inadempimento dell’obbligo di sbarcare pesci di taglia inferiore alla taglia minima.

Cagliari, 30 dicembre 2015

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