Con riferimento all’introduzione dell’obbligo del Green pass sui posti di lavoro a partire dal giorno 15 ottobre 2021, ricordiamo di seguito alcuni aspetti relativi al mondo della pesca:
- Tutti gli imbarcati devono avere il Green pass, sia i lavoratori dipendenti che i soci lavoratori. Non sono ammesse deroghe.
- Nei mercati ittici l’obbligo è per tutti coloro che vi svolgano – con qualsiasi ruolo – un’attività lavorativa: ne sono dunque coinvolti sia gli acquirenti che i venditori. Il controllo sarà in capo al gestore del mercato stesso (se è comunale al Comune, se è cooperativo alla Cooperativa etc.). Unica eccezione potrebbe essere quella prevista per gli eventuali consumatori finali (normali cittadini) che, in orari predefiniti, accedono al mercato per acquisti ad uso privato. In tal caso, questi ultimi, non esercitando un’attività lavorativa all’interno del mercato, non sono soggetti all’obbligo di avere il Green pass.
- In linea generale non rileva il fatto che l’attività sia svolta all’aperto o al chiuso, da soli o in presenza di più persone: l’attività lavorativa sotto qualsiasi forma (autonoma, dipendente etc., anche non retribuita, come quella dei i volontari) prevede l’obbligo del Green pass.
Si segnalano inoltre le seguenti risposte pubblicate sul sito www.governo.it relative alle principali casistiche generali sul requisito e sul possesso del Green Pass in ambito lavorativo:
- FAQ1: l’autonomia di ogni datore di lavoro nell’organizzare i controlli nel rispetto delle normative, incluse quelle sulla privacy, con la definizione di modalità operative di verifica anche a campione prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati di accertare le violazioni;
- FAQ 2: l’esenzione dal Green Pass per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale, previa trasmissione da parte loro di specifica documentazione sanitaria al medico competente, nelle more della messa a regime del relativo applicativo per la predisposizione anche in queste fattispecie di un apposito “QR code”;
- FAQ 3: la possibilità per i soggetti privi della certificazione verde ma che hanno comunque diritto al Green Pass, di poter comunque far valere, in attesa e nelle more del rilascio o di un eventuale aggiornamento, documenti (cartacei o digitali) rilasciati dalle strutture pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medicini di medicina generale;
Si rimanda comunque al testo del Decreto n. 52/2021, il cui articolo 9-septies definisce le norme di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.
Per agevolare il rispetto degli obblighi in allegato è disponibile la seguente documentazione:
- file word contenente modello di nomina soggetto verificatore, informativa ai dipendenti, modello organizzativo per le verifiche, informativa trattamento dati personali;
- modello di verbale che potrebbe essere utilizzato per attestare attività di controllo e rispetto obblighi di contestazione (anche ai fini delle comunicazioni al Prefetto).
Si precisa che tale documentazione rappresenta una semplice documentazione di supporto che deve essere attentamente valutata dalla singola impresa, anche tenendo conto delle esigenze specifiche (necessità di indicare più delegati, specifiche esigenze sui controlli) e delle previsioni di legge, alle quali occorre comunque fare riferimento.
Cagliari, 15 ottobre 2021
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