Con riferimento alle domande non ammissibili dell’Avviso Misura 5.68 del FEAMP si riporta di seguito quanto previsto dalla normativa in oggetto.
Inammissibilità ai sensi del Regolamento n. 508/2014
L’Articolo 10 del Regolamento n. 508/2014 rubricato “ammissibilità delle domande” dispone quanto segue:
- Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l’autorità competente ha accertato che l’operatore interessato:
- a) ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;
- c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o
- d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.
- Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.
In attuazione del paragrafo 4 è stato emanato il regolamento delegato n. 288/2015, il quale, con riferimento alla durata e alla data di inizio del periodo di inammissibilità, stabilisce che:
- Qualora un’autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi.
- In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 assegna punti di infrazione per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, si applicano le seguenti norme:
- a) se i punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP di tale operatore sono ammissibili;
- b) se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi;
- c) ogni punto di infrazione assegnato a un operatore con riguardo a un peschereccio in aggiunta ai punti accumulati di cui alla lettera b) comporta un periodo di inammissibilità supplementare di un mese.
- La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un’autorità competente che determina che è stata commessa un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.
- Tuttavia, per le finalità specifiche del paragrafo 2, la data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un’autorità competente che assegna punti di infrazione a un operatore a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e che fa sì che a tale operatore sia assegnato un totale di 9 o più punti di infrazione con riguardo a un determinato peschereccio.
Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono presi in considerazione solo i punti relativi a infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e assegnati mediante una decisione ufficiale adottata a partire da tale data.
Il richiamato allegato XXX del Regolamento 404/2011 include:
- al punto 1), l’inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008]; con assegnazione di numero 3 punti;
- al punto 2), l’uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell’Unione [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008]; con assegnazione 5 punti;
- al punto 5), l’imbarco trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008]; con assegnazione 5 punti.



