Chiarimenti su domande non ammissibili Avviso Misura 5.68

avviso bandi FEAMP, compensazioni guerra Russia-Ucraina

Con riferimento alle domande non ammissibili dell’Avviso Misura 5.68 del FEAMP si riporta di seguito quanto previsto dalla normativa in oggetto.

Inammissibilità ai sensi del Regolamento n. 508/2014

L’Articolo 10 del Regolamento n. 508/2014 rubricato “ammissibilità delle domande” dispone quanto segue:

  1. Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l’autorità competente ha accertato che l’operatore interes­sato:
  2. a) ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  3. b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;
  4. c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o
  5. d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento.
  6. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

 

In attuazione del paragrafo 4 è stato emanato il regolamento delegato n. 288/2015, il quale, con riferimento alla durata e alla data di inizio del periodo di inammissibilità, stabilisce che:

  1. Qualora un’autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi.
  2. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 assegna punti di infrazione per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell’al­legato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, si applicano le seguenti norme:
  3. a) se i punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP di tale operatore sono ammissibili;
  4. b) se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi;
  5. c) ogni punto di infrazione assegnato a un operatore con riguardo a un peschereccio in aggiunta ai punti accumulati di cui alla lettera b) comporta un periodo di inammissibilità supplementare di un mese.
  6. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un’autorità competente che determina che è stata commessa un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.

  1. Tuttavia, per le finalità specifiche del paragrafo 2, la data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un’autorità competente che assegna punti di infrazione a un operatore a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e che fa sì che a tale operatore sia assegnato un totale di 9 o più punti di infrazione con riguardo a un determinato peschereccio.

Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono presi in considerazione solo i punti relativi a infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e assegnati mediante una decisione ufficiale adottata a partire da tale data.

 

Il richiamato allegato XXX del Regolamento 404/2011 include:

  • al punto 1), l’inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di con­trollo dei pescherecci via satellite [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008]; con assegnazione di numero 3 punti;
  • al punto 2), l’uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell’Unione [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008]; con assegnazione 5 punti;
  • al punto 5), l’imbarco trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008]; con assegnazione 5 punti.

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