La licenza di pesca è rilasciata all’armatore di una imbarcazione ed è valida per un periodo di otto anni dal suo rilascio, ma acquista efficacia solo a seguito del pagamento della tassa di concessione governativa (che ricordiamo è pari a euro 404,00), ed è rinnovabile. In attesa della licenza vera e propria è consentito alle Autorità marittime di rilasciare un’attestazione provvisoria sostitutiva della licenza di pesca.
Accade spesso che il pagamento della tassa sulle concessioni governative sia effettuato all’emanazione dell’attestazione provvisoria rilasciata prima della licenza di pesca e, successivamente, anche con il rilascio della licenza stessa, e pertanto il soggetto si trova a pagare due volte il tributo.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014 che inviamo in allegato, ha ribadito che la tassa corrisposta per il rilascio della licenza di pesca, è dovuta esclusivamente nel caso in cui in cui si rende necessario rinnovare il titolo in quanto il precedente è scaduto.
La risoluzione chiarisce che, nel caso in cui venga rilasciata l’attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, il soggetto richiedente deve pagare la tassa sulle concessioni governative che, però, non dovrà essere nuovamente pagata al momento del rilascio della licenza stessa, in quanto quest’ultima copre anche il periodo di utilizzo dell’attestazione provvisoria.
Quindi fino al momento della naturale scadenza del titolo nulla è dovuto, salvo il caso in cui si verifichi un’ipotesi di variazione sostanziale della licenza come a titolo di esempio la morte dell’interessato o il trasferimento dell’iscrizione nel registro di pesca di un’altra Capitaneria.
Cagliari, 23 settembre 2015
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