Assonime, l’associazione fra le società italiane per azioni, ha pubblicato sul proprio sito il documento di approfondimento n. 2/2022 relativo ad un intervento chiarificatore delle modifiche procedimentali introdotte dalla legge di bilancio 2021 sull’art. 8/bis del DPR 6332/72.
Con tale disposizione il legislatore ha precisato che le operazioni assimilate alle esportazioni riguardano solo le navi adibite alla navigazione in “alto mare” definendone, agli effetti iva, le condizioni per cui la nave si considera adibita alla navigazione in “alto mare”.
La stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 39 del 28 maggio 2021 ha precisato che in merito alla applicazione dell’art. 8/bis i documenti n. 2/E del 12 gennaio 2017 e n. 6/E del 16 gennaio 2018 hanno fornito chiarimenti operativi.
In particolare con il primo documento è stato stabilito che per poter beneficiare del regime della non imponibilità iva, la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in “alto mare” non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.
Cagliari, 11 marzo 2022
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Approfondimento Assonime su IVA pesca costiera
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Agenzia Entrate Risoluzione n. 39 del 28 maggio 2022 IVA pesca
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