Sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli con il FEAMP

sostegno acquacoltura

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto Ministeriale prot. n. 15551 del 12 luglio 2018 ha approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli – Misura 2.57 del PO FEAMP 2014-2020.

Come noto, l’influenza degli eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese acquicole, che hanno l’esigenza di proteggersi dai rischi mediante l’assicurazione degli stock ittici.

Il FEAMP, nell’ambito della Priorità 2 volta a “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, può contribuire ai sensi dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 all’assicurazione degli stock acquicoli.

La Misura 2.57, quindi, è finalizzata a fornire sostegno alle imprese acquicole allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi e persegue l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese acquicole che fanno ricorso agli stessi.

La Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura, nella sua qualità di Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020, alla luce delle considerazioni che precedono e in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma Operativo e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con l’Avviso intende rendere note una serie di disposizioni per l’erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli imprenditori acquicoli per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi degli stock acquicoli stipulati a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad almeno uno degli eventi previsti al paragrafo 1 dell’articolo 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.

 

Beneficiari

Il sostegno nell’ambito dell’Avviso è limitato alle sole imprese acquicole.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dal relativo certificato di iscrizione dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria l’acquacoltura.

 

Iniziative ammissibili

Sono ritenuti ammissibili esclusivamente le spese sostenute per il pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate che prevedano la copertura dei rischi relativi agli stock acquicoli derivanti da almeno uno degli eventi espressamente citati al par. 1 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 e più in particolare:

  1. calamità naturali;
  2. eventi climatici avversi;
  3. improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è responsabile;
  4. malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l’operatore non è responsabile.

Il sostegno verrà concesso a favore dell’impresa acquicola che abbia già sottoscritto il contratto assicurativo dello stock i cui effetti non siano esauriti alla data di presentazione dell’istanza o che provveda a stipularlo entro il medesimo termine.

Ciascun soggetto proponente può presentare tante domande di sostegno quante sono le polizze assicurative stipulate, fermo restando il divieto di cumulo di cui all’art. 129 del Reg. (UE) n. 966/2012.

Il sostegno sarà concesso per il rimborso dei premi versati a partire dal 1° gennaio 2014 purché il contratto assicurativo sia ancora valido al momento della presentazione dell’istanza.

La liquidazione del sostegno, indipendente dall’eventuale presenza di un danno, è concessa unicamente per quei contratti assicurativi degli stock acquicoli che prevedono espressamente il risarcimento in caso di perdite economiche superiori al 30% del fatturato annuo dell’acquacoltore, calcolato in conformità a quanto previsto dal par. 4 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.

 

Contributi

La dotazione finanziaria stanziata con l’avviso è pari ad € 4.000.000 euro.

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI – riduzione di 20 punti percentuali.

 

Procedure e termini

Per la partecipazione alla procedura le imprese acquicole interessate devono far pervenire  all’indirizzo di posta elettronica certificata pemac4@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in corso.

Cagliari, 28 agosto 2018

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